Art. 7
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[1]Qualora siano presi accordi, a' termini del precedente articolo 6, per accelerare l'esecuzione delle opere mediante l'anticipazione dei fondi necessari da parte di una provincia o di un Comune, il Governo del Re potra' con decreto Reale imporre e riscuotere, a favore della provincia o del Comune, una tassa supplementare a quella di ancoraggio sulle navi che approderanno nel porto pel quale sara' fatta l'anticipazione.
[2]La misura della tassa supplementare per ogni tonnellata di stazza sara' stabilita, caso per caso, fino a raggiungere il saldo della spesa che verra' ad aggravare sulla provincia o sul Comune, sia per gli interessi semplici del debito che dovesse contrarre per procurarsi i fondi da anticipare, sia per le tasse relative.
Testo in vigore dal 31 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
