Art. 5
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Nei bilanci dell'entrata corrispondenti agli esercizi, nei quali saranno stanziate le spese per le suindicate opere, saranno inscritte in apposito capitolo le quote dovute, a' termini di legge, dalle Provincie e dai Comuni interessati.
Testo in vigore dal 31 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
