Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le somme stanziate nel bilancio di previsione per quelle tra le suddette opere, delle quali non si potesse disporre l'appalto per difetto di corrispondenti stanziamenti da parte degli Enti interessati, potranno essere devolute, con la legge del bilancio di assestamento, ad altre opere dalla presente autorizzate.
Testo in vigore dal 31 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
