Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Prima di procedere all'appalto delle opere che si dovranno eseguire nei porti della seconda e terza classe, il Governo accertera' che almeno tanti degli Enti interessati che rappresentino due terzi del contributo totale, abbiano dato il loro assenso all'esecuzione delle opere, e preso impegno di inscrivere in bilancio, a cominciare dall'anno seguente, le somme occorrenti pel pagamento delle rispettive quote di contributo, le quali saranno indicate dal Ministero dei Lavori Pubblici sulla spesa prevista dal progetto che servira' di base all'appalto.
[2]Siffatto accertamento non occorrera' pei lavori addizionali e di completamento, ne' per quelli di straordinarie riparazioni alle opere esistenti.
Testo in vigore dal 31 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
