Art. 10
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[1]E' autorizzato il pagamento anticipato del sussidio di L. 560,000, accordato con R. decreto 16 luglio 1901, al Comune di Salerno per la esecuzione delle opere di difesa e sistemazione della riviera di quella citta'.
[2]Al pagamento dell'indicata somma, pel quale dovranno con R. decreto stabilirsi speciali norme atte ad assicurare il compimento delle opere, si provvedera' con lire 168,000 gia' all'uopo impegnate sui residui del capitolo 61 del bilancio dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1902-1903, e con L. 392,000 che negli esercizi 1904-1905 e 1905-1906 saranno anticipate dal fondo delle maggiori spese impreviste di cui al numero 27 della tabella annessa alla presente legge.
[3]La somma di L. 392,000 sara', con decreti del Ministro del Tesoro, reintegrata al detto fondo negli esercizi dal 1905-1906 al 1912-1913 mediante trasporto di annue L. 49,000 dal capitolo corrispondente al 61 del bilancio dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1902-1903.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 13 marzo 1904.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Tedesco. L. Luzzatti.
[8]C. Mirabello.
[9]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 31 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
