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[1]Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ed in quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1904-905 saranno portate le variazioni stabilite nella tabella E annessa alla presente legge.
[2]Ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905 indicati nella tabella F annessa alla presente legge, sono sostituiti i nuovi capitoli indicati nella tabella stessa.
[3]La reintegrazione alle varie opere delle somme stornate nel predetto esercizio sara' fatta nel modo indicato dalla tabella G annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1904 al 22 dicembre 2008
