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[1]E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 3,710,000, ripartita come segue:
- a)L. 100,000 per le spese occorrenti per il X Congresso internazionale di navigazione da tenersi in Milano nel 1905;
- b)L. 900,000 per i lavori di rettifica, sistemazione, riparazione e miglioramento di strade e ponti nazionali designati nella tabella A annessa alla presente legge;
- c)L. 500,000 per concessione di sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di linee di automobili o di altro mezzo di trazione elettrica sulle strade ordinarie fra localita' non congiunte da ferrovie e da tranvie; 1
- d)L. 750,000 per i lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª categoria, in conformita' della tabella B annessa alla presente legge;
- e)L. 1,460,000 per i lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, in conformita' della tabella C annessa alla presente legge.
[2]Le somme di cui nelle precedenti lettere a, b, d, e, saranno stanziate nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905, e quelle di cui nella lettera c saranno stanziate nella parte straordinaria del bilancio del Ministero predetto in ragione di annue L. 100,000 negli esercizi finanziari dal 1908-909 al 1912-13. 1
[3]I lavori di cui nelle lettere b, d, e, sono dichiarati di pubblica utilita'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 giugno 1907, n. 540
1La L. 16 giugno 1907, n. 540 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli stanziamenti autorizzati dalle leggi del 30 giugno 1904, n. 293, 29 dicembre 1904, n. 674, e 21 giugno 1906, n. 238, per concessione di sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di linee d'automobili fra localita' non congiunte da ferrovie o da tramvie, sono estesi anche ad altre forme di trazione meccanica su strade ordinarie per servizio di viaggiatori e di merci, e sono aumentati di L. 150,000 per l'esercizio 1906-907, e di L. 250,000 in ciascuno degli esercizi 1907-908 e 1908-909".
Testo in vigore dal 13 agosto 1907 al 22 dicembre 2008
