Art. 2
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[1]Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 febbraio 1922.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]GIUFFRIDA - DE NAVA.
[6]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 8 marzo 1922 al 16 dicembre 2009
