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[1]Agli stanziamenti dei residui della parte ordinaria del suddetto bilancio sono apportate le seguenti riduzioni:
[2]Al capitolo n. 38 «opere idrauliche di 3ª categoria» L. 70,000.
[3]Al capitolo n. 39 «opere idrauliche di 4ª categoria» L. 20,000.
[4]Al capitolo n. 40 «opere idrauliche di 5ª categoria» L. 30,000.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 14 luglio 1898.
[7]UMBERTO.
[8]Lacava. Vacchelli.
[9]Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 20 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
