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Qualora Provincie, Comuni, Consorzi ed altri interessati provvedano, nelle forme di legge, e con approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, ai mezzi finanziari per anticipare la costruzione di opere contemplate dalla presente legge, saranno loro rimborsate dallo Stato le somme anticipate, ma senza interessi e negli esercizi da convenirsi, dentro i limiti degli annui stanziamenti stabiliti all'articolo 2.
Testo in vigore dal 16 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
