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[1]La spesa di cui nel presente articolo, sara' stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici, e verra' ripartita in otto esercizi come segue:
[2]Esercizio 1894-95 L. 500,000 » 1895-96 » 500,000 » 1896-97 » 500,000 » 1897-98 » 2.400,000 » 1898-99 » 2,400,000 » 1899-1900 » 2,400,000 » 1900-01 » 2,400,000 » 1901-02 » 400,000 --------------- Totale L. 11,500,000 ---------------
[3]Tali stanziamenti saranno iscritti nel bilancio in quattro capitoli con le denominazioni indicate nella tabella predetta. Questa ripartizione verra' fatta a seconda di bisogni, ma non dovra' mai eccedere la somma complessivamente autorizzata dalla presente legge per ciascun anno e per ciascun capitolo.
Testo in vigore dal 16 agosto 1893 al 28 luglio 1894
