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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' autorizzata la spesa di lire 30,000 da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 108 bis e colla denominazione « Spesa per la distruzione delle cavallette » nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1893-94.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 28 giugno 1894.
[10]UMBERTO
[11]Sidney Sonnino
[12]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 29 giugno 1894 al 16 dicembre 2009
