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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' autorizzata la spesa di lire 10,000, da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 109-bis e colla denominazione: Spesa per la distruzione delle cavallette, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esercizio finanziario 1892 93.
[8]Detta somma verra' prelevata dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, inscritto al capitolo n. 120, dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario predetto.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 15 giugno 1893.
[11]UMBERTO.
[12]Grimaldi.
[13]Visto, Per il Guardasigilli: Giolitti.
Testo in vigore dal 19 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
