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[1]E' autorizzata la spesa straordinaria di un milione e mezzo per concorsi e sussidi ad opere stradali ed idrauliche, provinciali, comunali e consorziali, distrutte o danneggiate dalle piene dell'autunno 1889.

[2]Questa somma, da iscrivere nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, sara' ripartita in rate eguali in cinque esercizii a cominciare dal 1890-91.

[3]I concorsi o sussidi a carico dello Stato, secondo l'entita' e natura delle opere, non potranno superare la misura del 50 per cento; ed e' fatta facolta' al Governo di dare acconti ed anticipazioni sui medesimi.

[4]Le opere sono dichiarate di pubblica utilita'.

Testo in vigore dal 9 agosto 1890 al 7 dicembre 1892

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1890-07-20;7018~art1 · fonte del testo

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