Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' autorizzata la spesa di lire quattrocentomila per provvista di materiale per gli Ospedali militari da inscriversi nel bilancio del Ministero della Guerra sotto la denominazione Provvista di materiale per Ospedali militari da assegnarsi al bilancio 1866.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[9]Dat. a Firenze addi' 12 maggio 1866.
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
[12]I. Pettinengo.
Testo in vigore dal 18 maggio 1866 al 16 dicembre 2009
