Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
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2 versioni dal 1887
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1887 al 16 dicembre 2009. 2825 parole tolte, 22 parole aggiunte in 57 capoversi.
Allegato tolto: N. 1.
tolto: Transazione fra la Societa' Veneta per imprese e costruzioni pubbliche, assuntrice della costruzione del Palazzo delle Finanze ed i Ministri delle Finanze e del Tesoro e quello dei Lavori Pubblici.
tolto: Si premette:
tolto: Che con contratto del 6 marzo 1872 la Societa' Veneta per imprese e costruzioni pubbliche assunse la costruzione del Palazzo pel Ministero delle Finanze in Roma;
tolto: Che con atto del 30 giugno 1872 fu tra essa Societa' e l'Amministrazione pubblica convenuto di eseguire per ora solo una porzione del fabbricato, obbligandosi la pubblica Amministrazione, se e quando avesse ritenuto conveniente, di compiere anche la parte ora esclusa dell'edificio, e cioe' la parte destinata a sede del debito pubblico, di affidarne l'esecuzione alla stessa impresa, e la impresa obbligandosi di assumerla agli stessi patti e condizioni dell'altra;
tolto: Che insorta infrattanto controversia pel ritardo della completa consegna dei lavori e pel loro pagamento si addivenne alla transazione 15 ottobre 1874, con cui la Societa' Veneta, abbandonando ogni pretesa da essa contestata colla citazione 10 marzo 1874, acconsenti' di portare il ribasso d'asta al 14.25 per cento sino a lire 6,400,000 ed al 12.25 per cento sugli importi maggiori, fermo che la Regia Amministrazione eseguisca i pagamenti dei lavori fatti e da farsi nei tempi e modi contemplati nella transazione stessa;
tolto: Che successivamente, mediante convenzione 18 dicembre 1875, la Societa' Veneta, a termini del Convenio suddetto 30 giugno 1872, assunse anche la costruzione della parte destinata e sede del debito pubblico;
tolto: Che il collaudo provvisorio della prima porzione del fabbricato ebbe luogo il 24 agosto 1876 e il 10 settembre successivo ne fu emesso il relativo certificato, con rimandarsi al definitivo collaudo e alla liquidazione generale dei lavori l'esame e la soluzione delle questioni vertenti tra il Ministero e l'Impresa, sia in riguardo alla meno perfetta esecuzione di taluni lavori, sia alla competenza passiva di opere addizionali e a domande di maggiori compensi da parte dell'impresa, e stabilito che il periodo di decorrenza dell'anno di obbligatoria e gratuita manutenzione della parte ultima dell'edificio si dovesse computare dal 31 gennaio 1876;
tolto: Che il 2 febbraio 1877 la Societa' Veneta intimo' i Lavori Pubblici davanti al Tribunale civile di Roma per farli condannare a tutti i danni e interessi conseguenti dal non avere collaudato e liquidato definitivamente la fabbrica allo spirare dell'anno suddetto, e per fare ad essi prefiggere un termine per siffatto collaudo e liquidazione, nominati fin d'ora i periti che li eseguissero, se anche questo termine fosse per trascorrere inutilmente;
tolto: Che volendosi per altro ovviare al proseguimento della lite, le parti addivennero alla transazione del 29 maggio 1877, colla quale il Ministero impegnossi di comunicare all'Impresa la contabilita' definitiva della parte ultimata di fabbrica entro sei mesi dal 1° marzo 1877, di ordinare senza piu' la restituzione all'Impresa dei decimi e ventesimi ritenuti sulle situazioni dei lavori, trattenendo il deposito cauzionale a garanzia delle risultanze del collaudo finale, e di tosto comunicare l'operazione del collaudo definitivo delle spese eseguite; con doversi intendere salvi e impregiudicati i diritti tutti delle parti relativamente alle divergenze sussistenti per l'apprezzamento delle opere materiali, giusta le riserve fatte nelle situazioni e nelle corrispondenze;
tolto: Che con decreto del 29 marzo 1878 il Ministero dei Lavori Pubblici autorizzo', a termini della surriferita transazione, lo svincolo e la restituzione della cauzione di 43,900 lire prestata dalla Societa' fino alla concorrenza di 33,900 lire di rendita, per dovere le rimanenti 10,000 lire di rendita restare a garanzia degli obblighi assunti dalla Societa' con la Convenzione del 18 dicembre 1875 per la costruzione della parte della fabbrica stralciata dal contratto del 6 marzo 1872, con la Convenzione del 30 giugno successivo;
tolto: Che con citazione del 20 luglio 1880 la Societa' Veneta chiese in confronto del Ministero dei Lavori Pubblici:
tolto: 1. L'emenda di ogni danno e lucro perduto, da liquidarsi in separata sede, per non avere la stazione appaltante ancora eseguito il collaudo definitivo della prima porzione del fabbricato delle finanze;
tolto: 2. Il pagamento di lire 2,333,300 40, importo delle differenze di valutazione al netto, ovvero di quell'altra giusta somma che potesse risultare dal giudizio dei periti che a tal fine piacesse al Tribunale di deputare;
tolto: 3. La dichiarazione del Tribunale, senza pregiudizio dei due precedenti capi di domanda, di doversi ritenere fin d'ora collaudata la suddetta prima porzione di fabbricato con il conseguente svincolo della cauzione e la liberazione di ogni impegno ed obbligo che potesse incombere alla Societa' come appaltatrice, prima della effettuazione del collaudo;
tolto: 4. E indipendentemente dalla domanda n. 1 tolto: subordinatamente e sospeso in questo caso il giudizio di merito, sulle altre due, la deputa da parte del Tribunale di tre periti, perche' colla liquidazione della suddetta prima parte di fabbrica effettuino quella della somma dovuta dall'Amministrazione alla Societa', il tutto a spese dell'Amministrazione stessa;
tolto: 5. La condanna del Ministero dei Lavori Pubblici alle spese e agli onorari di giudizio, oltre agli interessi legali sulla somma di cui in domanda n. 2, o su quella che venisse dichiarata dai periti.
tolto: E tutto cio' con sentenza provvisoriamente eseguibile non ostante opposizione od appello, e senza cauzione; salvo alla Societa' ogni altro diritto o ragione, segnatamente per quanto riguarda la seconda parte del fabbricato consistente nei piani superiori del lato Debito pubblico, anche per la quale la Societa' si riservava di sperimentare, quando e come le paresse, analoghe o diverse azioni; protestando intanto per tutti i danni della ritardata liquidazione e collaudazione anche di questa parte di fabbrica;
tolto: Che il 10 ottobre 1880 la Commissione collaudatrice poneva termine alle operazioni di collaudo, e ne emetteva il relativo certificato;
tolto: Che questo certificato fu fatto notificare a mezzo di usciere dal Ministero dei Lavori Pubblici al presidente della Societa' Veneta, per la firma, il 6 novembre 1880;
tolto: Che il 20 dicembre 1880 la Societa' Veneta fece notificare al Ministero le sue riserve ed osservazioni al certificato di collaudo, senza pregiudizio della causa pendente;
tolto: Che rimessi gli atti tutti del collaudo al Consiglio superiore dei lavori pubblici, questi ne diede il voto nelle adunanze del 14 e 17 febbraio 1881;
tolto: Che il 24 febbraio 1882 fu notificato alla Societa' il decreto Ministeriale del 10 agosto 1881 che con l'approvazione del certificato del 10 ottobre 1880 chiuse il collaudo definitivamente;
tolto: Che il Consiglio superiore dei lavori pubblici:
tolto: Ritenuto in.................... L. 8,620,708 06 l'ammontare lordo di tutti i lavori in...... » 193,332 77 l'aumento al lordo ammesso in diverse domande della impresa;------------- Totale... L. 8,814,040 83 Ritenuto in.................... » 184,799 15 le deduzioni per correzioni di prezzi e per difetti riscontrati nei lavori. Ritenuto il ribasso complessivo di appalto in... » 1,185,082 11 ------------- Totale...L. 7,444,159 57 E le anticipazioni della Impresa in........ » 10,375 75 ------------- Totale... L. 7,454,535 32 Ritenute in.................... » 143,070 43 le domande al netto, che state ammesse dalla Sotto Commissione di collaudo, il Consiglio proponeva a titolo di transazione d'ogni vertenza senza riserva; ------------- Totale... L. 7,597,605 75 Ritenuti i pagamenti fatti all'Impresa in acconto..................... » 7,448,300 59 ------------- Dava il residuo credito dell'Impresa in...... L. 149,305 16 ------------- Che il Ministero tenuto calcolo del totale dei lavori in.................... » 7,454,535 32 e dei pagamenti fatti in acconto per lire..... » 7,448,300 59 ------------- approvava col suddetto certificato di collaudo il credito residuo della Impresa in....... L. 6,234 73 ------------- salvo ad ammettere la somma di lire 143,070 43 per maggiori compensi proposti dal Consiglio superiore a titolo di transazione di ogni vertenza, senza alcuna riserva, quando essa somma sara' dall'Impresa accettata, e previa osservanza dell'articolo 48 del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato del 4 settembre 1870, n. 5852, ossia di sentire prima il parere del Consiglio di Stato sulla transazione, se dall'Impresa accettata.
tolto: Che intanto fra il collaudo e la notificazione all'impresa del decreto Ministeriale che l'approvava essendo stata chiamata a discussione la causa iniziata dalla Societa' con la citazione del 20 luglio 1880, il Tribunale civile di Roma, con sentenza pubblicata l'11 febbraio 1881, dichiaro' non farsi luogo a deliberare allo stato degli atti, ma la Corte d'appello di Roma, con sentenza pubblicata il 19 luglio 1881, in riforma e riparazione di quella del Tribunale, assegno' al Ministero dei Lavori Pubblici il tempo e il termine di mesi otto dalla notificazione della sua sentenza, ad avere ultimato e pronunziato il collaudo definitivo della fabbrica di che in atti, e ad avere presentata la liquidazione finale richiesta dalla Societa' appaltatrice, con la espressa comminazione che, decorso inutilmente detto termine, la Societa' Veneta resta abilitata a proseguire innanzi ai primi giudici il giudizio iniziato con citazione del 20 luglio 1880, nei modi e a tutti gli effetti pei quali venne promosso.
tolto: Che notificato il 24 febbraio 1882, come sopra si disse, all'impresa il decreto Ministeriale d'approvazione del collaudo definitivo, l'impresa con atto del 28 marzo 1882 cito' di nuovo il Ministero dei Lavori Pubblici, onde tanto per effetto del presente atto di citazione che pel giudizio istituito con la citazione del 20 luglio 1880 e previa ammissione, in quanto occorrer possa, di prova a mezzo di periti ingegneri e contabili e per testimoni, sia giudicato:
tolto: 1. Condannarsi il Ministero all'emenda di ogni danno e lucro perduto da liquidarsi in separata sede di giudizio sofferto dalla Societa' veneta istante per gli ingiusti ritardi della pubblica Amministrazione nel collaudare e liquidare il palazzo delle finanze in genere (esclusi i piani superiori del Debito Pubblico distaccati dal primitivo appalto con contratto del 30 giugno 1872), nonche' per le ingiuste ed arbitrarie accreditazioni inscritte nei conti mensili e relativa contabilita' e per le ingiuste ammissioni di accreditazioni nei medesimi conti.
tolto: 2. Condannare lo stesso Regio Ministero al pagamento a favore della Societa' istante della somma di lire 2,233,300 40, importo di differenze sugli apprezzamenti delle varie opere e provviste sopra indicate, ovvero di quella altra maggiore o minore somma che risultare potesse dal giudizio dei periti, o da altre prove che a tal uopo piacesse al Tribunale di ammettere, oltre agli interessi legali sulla somma dichiarata o dichiaranda, a partire dal 20 luglio 1880 fino all'integrale pagamento.
tolto: 3. Dovere la pubblica Amministrazione svincolare e restituire la somma ovvero la cauzione prestata in lire 10,000 di rendita di consolidato al 5 per cento, giusta la polizza del 10 aprile 1872, n. 10794, della Cassa Depositi e Prestiti.
tolto: 4. Condannarsi il Ministero al pagamento di tutte le spese del giudizio ed alle conseguenti da esso.
tolto: Che il Tribunale civile di Roma, con sentenza pubblicata il 26 luglio 1882, sospesa ogni decisione in merito, ordino' che tre periti da esso nominati nelle persone di Azzurri Francesco, Bianchi Salvatore e Marucchi Temistocle, presi ad esame gli atti e documenti della causa, e tenuto conto dei rilievi e delle deduzioni delle parti, diano il loro avviso, accedendo, ove lo credano opportuno, sopra luogo, sui singoli titoli in contestazione rispetto al collaudo e liquidazione finale dell'importo dei lavori di costruzione del palazzo del Ministero delle Finanze.
tolto: Che i periti, valutati i lavori in lire 8.049,839 90 al netto dei ribassi e tenuto conto dei pagamenti fatti all'impresa in lire 7,448,300 59, liquidarono in lire 601,539 31 il residuo credito della Impresa Veneta.
tolto: Che ne' l'Amministrazione dei lavori pubblici ne' la Societa' Veneta essendo disposte ad accettare questo risultato della perizia, ognuna di esse si riservava di chiederne la nullita' o quanto meno la revisione delle parti che piu' credevano lesive dei suoi rispettivi interessi al Tribunale di commercio, davanti al quale, dopo la pubblicazione del Codice di commercio andato in vigore col 1° gennaio 1883, la la causa iniziata dalla Societa' colla citazione del 20 luglio 1880, e riassunta con quella del 28 marzo 1882, si sarebbe dovuta proseguire agli effetti per i quali era stata promossa e riassunta.
tolto: Che in fatti con atto dell'11 aprile 1885 la Societa' Veneta ebbe all'uopo a citare il Ministero dei Lavori Pubblici davanti al Tribunale di commercio di Roma.
tolto: Che per cio' che riguarda la porzione di fabbricato destinata a sede del Debito Pubblico, distaccata colla Convenzione del 30 giugno 1872 dall'appalto del 6 marzo precedente, e indi separatamente appaltata alla Societa' Veneta mediante l'altro contratto del 18 dicembre 1875, la Societa' Veneta, con citazione del 7 marzo 1883 davanti al Tribunale di commercio, ha chiesto che previa perizia ed al caso di giuramento d'ufficio in ordine alla estimazione dei danni, sia giudicato:
tolto: 1. Condannarsi il Ministero dei Lavori Pubblici al pagamento a favore della Societa' Veneta della somma di lire 246,584 89 al netto, quale importo differenziale sulle opere e provviste, o quell'altra maggiore o minore somma che risultera' dalle prove offerte, oltre gli interessi sulla medesima del 6 per cento, in ragione d'anno dal di' della citazione a quello del pagamento;
tolto: 2. Dover pagare la somma di lire 200,000 per emenda e rifacimento di danni arrecati per ingiusti ed arbitrari apprezzamenti e liquidazioni, per accolli a terzi di lavori compresi nell'appalto, per ritardi non necessari pella collaudazione dell'opera, per ritardata restituzione della cauzione, per le maggiori spese di amministrazione, onorari al personale tecnico ed altro, o quell'altra somma che piacera' al Tribunale, valutate tutte le circostanze del fatto e della causa, di arbitrare;
tolto: 3. Doversi svincolare e restituire la cauzione di lire 10,000 di consolidato del Regno 5 per cento, giusta la polizza 10 aprile 1872, n. 10794, della Cassa depositi e prestiti;
tolto: 4. Condannarsi il Ministero dei Lavori Pubblici alle spese del giudizio e conseguenti.
tolto: Che questa seconda causa fu dalle parti continuamente rinviata.
tolto: Che dopo la citazione riassuntiva dell'11 aprile 1885 di cui sopra, le parti convennero nel divisamento di transigere e cosi' definire tutte le questioni, contestazioni e pretese esistenti e che potessero esistere tra esse, e tanto dedotte che non dedotte, in relazione alla costruzione dell'intero palazzo delle Finanze.
tolto: Che intavolatesene tra le parti le opportune trattative, se ne stabili' l'accordo sulla base del corrispettivo di lire 850,000 (lire ottocentocinquantamila) da darsi alla Societa' Veneta, e colla decorrenza degli interessi del 5 per cento dal 1° dicembre 1885, il tutto al netto di qualsiasi deduzione, ma pero' a tacitazione generale e completa di ogni diritto contestato e contestabile sulla costruzione del palazzo del Ministero delle Finanze, compresa la parte del Debito Pubblico, ed in ispecie a tacitazione:
tolto: a) dell'importo di lire 601,539 31 accertato dalla perizia giudiziale 12 aprile 1884 pel palazzo del Ministero delle Finanze;
tolto: b) dell'importo di lire 60,333 83 accertabile giusta i criterii della perizia 12 aprile 1884, per la parte del palazzo stesso adibita al Debito Pubblico;
tolto: c) di tutti i danni indistintamente libellati col capo 1° della citazione 20 luglio 1880 e col capo 2° dell'altra citazione 7 maggio 1883, comprendenti in particolare:
tolto: 1. Il danno pel ritardato svincolo della cauzione;
tolto: 2. Il danno pel mantenimento degli uffici e del personale tecnico a disposizione del Governo per tutta la durata del collaudo;
tolto: 3. La pretesa riduzione del prezzo d'appalto al 9 25 per cento a vece del 14 25 per cento e rispettivamente del 12 25 per cento pella asserta violazione ed inosservanza delle transazioni 15 ottobre 1874 e 29 maggio 1877;
tolto: d) della rifusione delle spese ed onorari d'avvocati stabilita dalla sentenza 19 luglio 1881 della Corte d'appello di Roma;
tolto: e) ogni altro accessorio.
tolto: E tutto cio' senza che la menzione particolare degli oggetti transatti deroghi alla generalita' e comprensivita' della transazione stessa.
tolto: Che in questi accordi delle parti, sentita la R. Avvocatura generale erariale che ne dette parere favorevole, il Consiglio di Stato nella sua adunanza del 12 agosto 1885 si e' espresso con voto egualmente favorevole.
tolto: Tutto cio' premesso e ritenuto, e' da ritenersi come parte integrante del seguente dispositivo:
tolto: Il Ministro delle Finanze e del Tesoro e quello dei Lavori Pubblici a nome dello Stato dall'una parte, e dall'altra la Societa' Veneta per imprese e costruzioni pubbliche, residente in Padova, e rappresentata dal signor avvocato cavaliere Federico Frizzerin, giusta estratto della deliberazione del 30 maggio 1885 del Consiglio amministrativo della Societa' Veneta per imprese e costruzioni pubbliche, e mandato speciale 31 detto mese, rogato D. Luigi Rasi, notaio residente in Padova, inscritto presso il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Padova ed Este, alla presente allegati sotto i numeri I e II, hanno dichiarato di voler procedere, e quindi procedono alla stipulazione dell'atto formale di transazione, traducendo come traducono in formale e definitiva stipulazione a tutti gli effetti di ragione, i patti tra esse come sopra concordati ed approvati.
tolto: Art. 1.
tolto: A completa e definitiva soddisfazione e pagamento delle somme tra capitali e interessi e a qualunque titolo reclamato dalla Societa' Veneta per imprese e costruzioni pubbliche colla veste di assuntrice e costruttrice del palazzo delle finanze come dai contratti del 6 marzo e 30 giugno 1872 e 18 dicembre 1875, il Governo paghera' ad essa Societa' Veneta, e per essa al suo procuratore cavaliere Andrea Sacchetto, presso la R. Tesoreria in Padova, la somma complessiva di lire ottocentocinquantamila (lire 850,000) al netto di qualsiasi riduzione.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1887-02-03;4307~art1 · fonte del testo
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