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[1]Qualora le provincie e i comuni interessati provvedano nelle forme di legge con approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, ai mezzi di anticipare la costruzione delle opere contemplate dalla presente legge, potra' loro essere assicurato il rimborso, senza interessi, delle quote spettanti allo Stato a carico degli esercizi indicati nei precedenti articoli.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 14 luglio 1889.
[4]UMBERTO.
[5]G. Finali. Giolitti. Brin.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 8 agosto 1889 al 16 dicembre 2009
