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Tali opere sono dichiarate di pubblica utilita' ed obbligatorie, agli effetti dell'art. 13, capoverso primo, del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, approvato col regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.
Testo in vigore dal 14 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
