Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1874 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
E' autorizzata la spesa di 3,500,000 lire per lo acquisto di materiale d'artiglieria da campagna.
Testo in vigore dal 27 aprile 1874 al 16 dicembre 2009
