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E' data facolta' al Ministro dei Lavori Pubblici di permettere, nei casi in cui lo credera' opportuno, previo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la costruzione delle strade venga fatta anche secondo le modalita' tecniche delle strade comunali obbligatorie.
Testo in vigore dal 3 agosto 1881 al 16 dicembre 2009
