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[1]Il concorso dello Stato per la costruzione delle strade provinciali, di cui al numero 3 della tabella B, e' stabilito in ragione della meta' della spesa effettiva per le singole opere descritte nell'elenco III.
[2]La costruzione di dette strade e' obbligatoria, previa la procedura dell'articolo 14 della legge 20 marzo 1865, allegato F, per quelle non ancora classificate provinciali.
[3]Per quelle provincie che nel termine di un anno dalla data dell'invito del Governo non avranno approvato l'andamento generale delle strade, a termini dell'articolo 25 della legge 20 marzo 1865, allegato F, e non avranno provveduto ai mezzi di intraprenderne la costruzione, sara' provveduto colle disposizioni della legge 30 maggio 1875, n. 2521, relative alle strade di seconda serie.
[4]ln tal caso la costruzione sara' fatta dallo Stato, e la quota di rimborso di meta' della spesa dovuta ad esso sara' iscritta di ufficio nel bilancio provinciale, a cominciare dall'esercizio in cui sara' stabilito di per mano ai lavori, e corrisposta in proporzione del progresso dei medesimi.
Testo in vigore dal 3 agosto 1881 al 16 dicembre 2009
