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[1]Qualora fossero emessi i titoli speciali di cui all'art. 28 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª), saranno essi sostituiti alle obbligazioni ecclesiastiche che si trovassero allora in circolazione.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Monza, addi' 23 luglio 1881.
[4]UMBERTO.
[5]A. Baccarini. A. Magliani.
[6]Visto, il Guardasigilli: Zanardelli.
[7]------ (NB. Le tabelle annesse a questa legge saranno pubblicate in appositi fogli di Supplemento).
Testo in vigore dal 3 agosto 1881 al 16 dicembre 2009
