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Le obbligazioni che si troveranno in circolazione al 1° gennaio 1889 saranno ammortizzate in quote annue eguali, nel periodo di ventitre anni, dal 1889 al Le obbligazioni che eventualmente fossero versate in pagamento dei beni in piu' della quota normale stabilita per l'ammortamento annuo s'intenderanno estinte in disgravio delle quote degli anni successivi.

Testo in vigore dal 3 agosto 1881 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1881-07-23;333~art24 · fonte del testo

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