Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1881 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le obbligazioni dell'Asse ecclesiastico continueranno ad essere accettate a valore nominale in pagamento del prezzo dei beni ecclesiastici e ademprivili.

[2]I debitori dello Stato per prezzo di beni ecclesiastici e ademprivili gia' venduti, o che si venderanno a tutto dicembre 1881, potranno pagare il prezzo d'acquisto in moneta legale, ed in tal caso avranno diritto ad uno sconto del quindici per cento sopra le somme che, secondo le regole fin qui vigenti, avrebbero potuto versare in obbligazioni.

Testo in vigore dal 3 agosto 1881 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1881-07-23;333~art22 · fonte del testo

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