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A cominciare dal 1° gennaio 1881 il prodotto della vendita delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico create con l'art. 6 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed emessa in virtu' del Regio decreto 14 dello stesso mese, n. 5794, e' destinato a far fronte, fino alla concorrenza di 96 milioni di lire, alle spese autorizzate con la presente legge per nuove opere stradali ed idrauliche da eseguirsi negli anni 1881 al 1888 inclusivi.
Testo in vigore dal 3 agosto 1881 al 16 dicembre 2009
