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Nel regolamento che sara' pubblicato per la esecuzione della presente legge il Governo del Re stabilira' le cautele necessarie per l'approvazione dei progetti delle strade la cui costruzione e' assunta dalle provincie, per la conclusione degli appalti, pel pagamento delle quote dello Stato e per la liquidazione e collaudo delle opere.
Testo in vigore dal 3 agosto 1881 al 16 dicembre 2009
