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E' data facolta' all'Amministrazione d'inserire nei con- tratti l'obbligo alle imprese di eseguire i lavori di cui alla presente legge, senza pagamento d'interessi, entro un periodo di tempo minore di quello che corrisponde agli stanziamenti di bilancio, purche' l'anticipazione non ecceda un triennio.
Testo in vigore dal 3 agosto 1881 al 16 dicembre 2009
