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[1]Prima d'intraprendere la esecuzione delle opere comprese nella presente legge saranno adempiute le formalita' prescritte dalla legge 20 marzo 1865, allegato F, ed in ispecie, per cio' che riguarda i porti di 3ª classe, quelle dell'art. 194.
[2]Per quelle opere che possono interessare la difesa dello Stato dovranno prendersi preventivamente i debiti concerti fra il Ministro dei Lavori Pubblici e quello della Guerra.
Testo in vigore dal 3 agosto 1881 al 16 dicembre 2009
