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[1]E' data facolta' al Governo di provvedere con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, alla formazione dei Consorzi, compresi quelli di scolo, per le opere di cui all'articolo precedente.
[2]Per la bonificazione di Burana, e in generale pei Consorzi di scolo, il comprensorio potra' estendersi sul territorio di piu' provincie.
Testo in vigore dal 3 agosto 1881 al 16 dicembre 2009
