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Le somme di cui all'articolo precedente verranno ripartite per anni e per capitoli determinati dal quadro seguente, ed in continuazione degli assegni rispettivamente fatti colle leggi 29 giugno 1875, n. 2574 e 8 dicembre 1878, n. 4624.
Testo in vigore dal 18 giugno 1880 al 16 dicembre 2009
