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[1]Quante volte gl'interessati costituiti in consorzio obbligatorio non adempissero agli obblighi che ne derivano, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, nominera' con Real decreto un commissario per compiere tutti quegli atti che dalla legge vengono imposti od autorizzati al consorzio costituito.
[2]Le funzioni del Regio Commissario dureranno fino a quando il consorzio non provvedera' direttamente allo scopo della sua istituzione.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1875.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]M. Minghetti. S. Spaventa.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1876 al 16 dicembre 2009
