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[1]Di mano in mano che le opere di bonificamento, di cui all'articolo 1, andranno compiendosi, tutti indistintamente i fossi di scolo e relativi manufatti dovranno essere mantenuti da consorzi da istituirsi fra i proprietari interessati, cessando percio' ogni onere a carico dell'erario nazionale.
[2]Lo Stato fara' parte dei consorzi in quanto sia proprietario di terreni compresi nel territorio dei medesimi.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1876 al 16 dicembre 2009
