Art. 1
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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata la spesa di lire 150,000 per le opere di ricostruzione ed adattamento del fabbricato demaniale in Pavia detto della Dogana.
[7]La detta somma verra' iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero del Tesoro colla denominazione: Spesa per ricostruzione ed adattamento del fabbricato della Dogana in Pavia, e ripartita per lire 65,000 su caduno dei due esercizi 1887-88 e 1888-89 e per lire 20,000 sull'esercizio 1889-90.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 14 luglio 1887.
[10]UMBERTO.
[11]A. Magliani.
[12]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 19 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
