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Sono autorizzate le spese straordinarie occorrenti nella complessiva somma di lire un milione cento cinquantaseimila duecento, per la costruzione dei ponti sopra strade nazionali, indicati nel quadro annesso alla presente legge, le quali spese verranno inscritte in appositi e separati capitoli dei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1872 e 1873.
Testo in vigore dal 22 maggio 1872 al 16 dicembre 2009
