Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1872 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Sono autorizzate le spese straordinarie occorrenti nella complessiva somma di lire un milione cento cinquantaseimila duecento, per la costruzione dei ponti sopra strade nazionali, indicati nel quadro annesso alla presente legge, le quali spese verranno inscritte in appositi e separati capitoli dei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1872 e 1873.

Testo in vigore dal 22 maggio 1872 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1872-05-19;825~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari