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[1]La predetta spesa resta compensata da corrispondente diminuzione sullo stanziamento del capitolo 26 dello stesso bilancio «Foraggi ai cavalli dell'esercito.»
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 12 giugno 1897.
[4]UMBERTO.
[5]Pelloux.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 19 giugno 1897 al 16 dicembre 2009
