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[1]Con apposito regolamento, da approvarsi con decreto Reale, saranno stabilite le norme e le modalita' inerenti tanto alla concessione dei sussidi ai privati, che alla erogazione del contributo a favore dei comuni.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 10 giugno 1894.
[4]UMBERTO.
[5]CRISPI. SIDNEY SONNINO.
[6]Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.
Testo in vigore dal 19 giugno 1894 al 16 dicembre 2009
