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[1]Con decreto Reale verranno indicati i comuni e le opere per le quali si concedera' il contributo governativo e, pure con decreto Reale, dovranno essere approvati gli elenchi dei privati, ai quali sara' concesso il sussidio.
[2]Tali elenchi saranno compilati per cura del Prefetto della rispettiva provincia, d'accordo con l'Ufficio del Genio civile e con la locale Giunta municipale.
Testo in vigore dal 19 giugno 1894 al 16 dicembre 2009
