Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 1894 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]UMBERTO I.

[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Art. I.

[7]E' autorizzata la spesa di L. 250,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'Interno per gli esercizi 1893-94 e 1894-95, in ragione di lire 125,000 per esercizio, destinata:

  • a)Per sussidi ai privati, ch'ebbero danneggiate o distrutte le loro case di abitazione in taluni comuni delle due provincie di Cagliari e Sassari, in conseguenza delle inondazioni del 1892 e 1893,
  • b)Per contributo ai comuni, che per la stessa causa ebbero distrutti o danneggiati gli edifizi pubblici di loro proprieta', le strade, i ponti, ecc.

Testo in vigore dal 19 giugno 1894 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-06-10;243~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari