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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Art. I.
[7]E' autorizzata la spesa di L. 250,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'Interno per gli esercizi 1893-94 e 1894-95, in ragione di lire 125,000 per esercizio, destinata:
- a)Per sussidi ai privati, ch'ebbero danneggiate o distrutte le loro case di abitazione in taluni comuni delle due provincie di Cagliari e Sassari, in conseguenza delle inondazioni del 1892 e 1893,
- b)Per contributo ai comuni, che per la stessa causa ebbero distrutti o danneggiati gli edifizi pubblici di loro proprieta', le strade, i ponti, ecc.
Testo in vigore dal 19 giugno 1894 al 16 dicembre 2009
