Art. 1
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[1]E' autorizzata la spesa di L. 1,735,000 per l'esecuzione di opere complementari nel porto di Licata, le quali sono dichiarate di pubblica utilita' ed obbligatorie agli effetti dell'art. 13, capoverso 1° del testo unico delle leggi sui porti, spiagge e fari, approvato col R. decreto 2 aprile 1885 n. 3095.
[2]Tale spesa da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, sara' ripartita, secondo il progressivo sviluppo dei lavori, in sei esercizi finanziari, a cominciare dal 1896-97 e s'imputera' al fondo degl'imprevisti di cui al n. 38 della tabella annessa alla legge 14 luglio 1889 n. 6280 per l'esecuzione di nuovo opere marittime e lacuali.
Testo in vigore dal 22 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
