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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata la spesa di L. 35.000.000 da inscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la esecuzione delle seguenti opere:
- a)lavori di costruzione del nuovo edificio de Ministero dei lavori pubblici, L. 10.000 000;
- b)lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione della stamperia e degli altri servizi della Camera dei deputati e delle adiacenze del palazzo di Montecitorio L. 7.000.000;
- c)prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, L. 3.000.000.
- d)lavori dipendenti dai terremoti 2 dicembre 1917 e 10 novembre 19l8 in comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Forli' e nel comune di Giano dell'Umbria, e del 29 giugno 1919, L. 7,500,000;
- e)sistemazione idraulico forestale nelle provincie calabresi, L. 2 500,000;
- f)opere marittime nelle provincie calabresi lire 3,500,000;
- g)consolidamento di frane minaccianti gli abitati cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria, L. 1,500,000.
[7]Le somme di cui alle lettere a), b) e c) saranno stanziate ripartitamente, secondo il bisogno, ed in ogni modo in non meno di tre esercizi finanziari a decorrere da 1921-922;
[8]Quelle di cui alle successive lettere d), c), f), g) saranno stanziate nell'esercizio 1920-921.
[9]Il ministro del tesoro e' autorizzato a provveder con proprio decreto alle conseguenti variazioni di bilancio.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 8 febbraio 1921.
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Peano - Facta.
[14]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1921 al 16 dicembre 2009
