Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1895 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nei Comuni della provincia di Firenze, che verranno designati col decreto Reale di cui all'art. 5, sara' concessa in seguito a domanda dei proprietari di case coloniche distrutte o rese inadatte al loro uso per necessita' di straordinarie riparazioni, la sospensione dell'esazione di sei rate bimestrali dell'imposta fondiaria erariale, sui terreni annessi alle case distrutte o rese inadatte al loro uso.

[2]Le rate d'imposta erariale cosi' sospese saranno ripartite in ventiquattro rate bimestrali uguali e saranno pagate con quelle che andranno a scadere negli anni 1897, 1898, 1899 e 1900.

Testo in vigore dal 22 agosto 1895 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-08-08;535~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari