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[1]Nei Comuni della provincia di Firenze, che verranno designati col decreto Reale di cui all'art. 5, sara' concessa in seguito a domanda dei proprietari di case coloniche distrutte o rese inadatte al loro uso per necessita' di straordinarie riparazioni, la sospensione dell'esazione di sei rate bimestrali dell'imposta fondiaria erariale, sui terreni annessi alle case distrutte o rese inadatte al loro uso.
[2]Le rate d'imposta erariale cosi' sospese saranno ripartite in ventiquattro rate bimestrali uguali e saranno pagate con quelle che andranno a scadere negli anni 1897, 1898, 1899 e 1900.
Testo in vigore dal 22 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
