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Le anticipazioni e i mutui fatti, ai termini dei precedenti articoli 15 e 16, da Istituti di Credito fondiario saranno inoltre esenti, fino al 31 dicembre 1900, dal compenso annuale di centesimi quindici per ogni cento lire, imposto dall' art. 7 della legge 22 febbraio 1886, n. 2922.
Testo in vigore dal 22 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
