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[1]I contratti di cui all'art. 15, purche' non eccedano i limiti della somma determinata dalla Commissione provinciale e purche' vengano stipulati non piu' tardi del 31 dicembre 1898, saranno registrati colla tassa fissa di una lira e le ipoteche da iscriversi a garanzia dei contratti stessi saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti dei conservatori.
[2]I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali e tutti gli atti che possono occorrere per comprovare la proprieta', la liberta' e il valere degli immobili offerti in cauzione, saranno stesi in carta libera e compiuti e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici.
Testo in vigore dal 22 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
