Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1895 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Gli Istituti di credito fondiario, i quali alla data della pubblicazione della presente legge operano nelle varie zone del Regno, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6955, (serie 3ª) avranno facolta' a tutto il 31 dicembre 1900, di fare operazioni di credito fondiario nei Comuni indicati nella tabella, A allegata alla presente legge.

Testo in vigore dal 22 agosto 1895 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-08-08;535~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari