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Gli Istituti di credito fondiario, i quali alla data della pubblicazione della presente legge operano nelle varie zone del Regno, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6955, (serie 3ª) avranno facolta' a tutto il 31 dicembre 1900, di fare operazioni di credito fondiario nei Comuni indicati nella tabella, A allegata alla presente legge.
Testo in vigore dal 22 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
