Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1895 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le operazioni di nuovi prestiti e quelle per la trasformazione dei vecchi, di cui ai precedenti articoli 11 e 12, sono esenti dalle tasse di registro, bollo e concessioni governative.
Testo in vigore dal 22 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
