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La Cassa dei Depositi e Prestiti e' inoltre autorizzata a operare, con effetto dal 1° gennaio 1896, la trasformazione dei prestiti gia' da essa accordati alle provincie e ai Comuni suddetti alle condizioni di cui all'art. 11, mantenendo il saggio d'interesse precedentemente pattuito, quando non superi il 5%, e riducendolo al cinque per cento negli altri casi.
Testo in vigore dal 22 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
