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[1]E' autorizzata la spesa di L. 1.000.000 per sussidi ai danneggiati dai terremoti del novembre 1894 e del maggio 1895, nelle provincie di Reggio di Calabria, Catanzaro, Messina e Firenze.

[2]Questa somma sara' stanziata in un capitolo speciale nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno sulla competenza dell'esercizio finanziario 1894-1895, e sara' unicamente destinata a soccorrere, nei Comuni ai quali si riferiscono le disposizioni della presente legge, i danneggiati piu' poveri, per la ricostruzione e la straordinaria riparazione delle loro abitazioni.

[3]Sui pagamenti che verranno fatti su tale fondo non si applichera' l'imposta di ricchezza mobile.

Testo in vigore dal 22 agosto 1895 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1895-08-08;535~art1 · fonte del testo

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