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[1]E' autorizzata la spesa di L. 1.000.000 per sussidi ai danneggiati dai terremoti del novembre 1894 e del maggio 1895, nelle provincie di Reggio di Calabria, Catanzaro, Messina e Firenze.
[2]Questa somma sara' stanziata in un capitolo speciale nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno sulla competenza dell'esercizio finanziario 1894-1895, e sara' unicamente destinata a soccorrere, nei Comuni ai quali si riferiscono le disposizioni della presente legge, i danneggiati piu' poveri, per la ricostruzione e la straordinaria riparazione delle loro abitazioni.
[3]Sui pagamenti che verranno fatti su tale fondo non si applichera' l'imposta di ricchezza mobile.
Testo in vigore dal 22 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
