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[1]Lo Stato soddisfera' la quota che gli spetta ai termini di Legge per l'opera suindicata, mediante tante annualita' di lire 125,000, da inscriversi nel bilancio dei Lavori Pubblici a partire dal 1873, e da pagarsi al Comune di Catania, con che i lavori progrediscano regolarmente in relazione all'articolo 1.
[2]Sulla quota a carico dello Stato non decorrera' alcun interesse.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[4]Dato a Firenze addi' 31 luglio 1870.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli.
[7]G. Gadda.
Testo in vigore dal 14 agosto 1870 al 16 dicembre 2009
