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[1]Lo Stato soddisfera' la quota che gli spetta a termini di Legge per l'opera suindicata, mediante tante annualita' di L. 175,000 da inscriversi nei bilanci dei Lavori Pubblici a partire dal 1873, e da pagarsi al Comune di Bari, con che i lavori progrediscano regolarmente in relazione all'articolo 1.
[2]Sulla quota a carico dello Stato non decorrera' alcun interesse.
Testo in vigore dal 28 agosto 1870 al 16 dicembre 2009
