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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]La provincia di Catania e' autorizzata ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-1885-1886 applicando l'aliquota di 0.8461 per ogni lira d'imposta principale.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Siena, addi' 18 luglio 1887.

[9]UMBERTO.

[10]Crispi.

[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Testo in vigore dal 3 agosto 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1887-07-18;4776~art1 · fonte del testo

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