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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La provincia di Catania e' autorizzata ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-1885-1886 applicando l'aliquota di 0.8461 per ogni lira d'imposta principale.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Siena, addi' 18 luglio 1887.
[9]UMBERTO.
[10]Crispi.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 3 agosto 1887 al 16 dicembre 2009
